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CUDE: Le indicazioni della Regione Lazio

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CUDE: Attraverso una recente nota circolare, la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ha fornito alcune indicazioni per agevolare l’ottenimento del Contrassegno Unificato Disabili Europeo.

La circolare del 13/03/2026 (Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) – Comunicazione Rilascio certificazione medico-legale per ottenimento permesso circolazione persone con disabilità.) richiama l’art. 381 del DPR 495/1992 e precisa che, per il rilascio del contrassegno, l’interessato presenta domanda al sindaco del Comune di residenza. In altre parole, il rilascio del CUDE fa capo al Comune, mentre la verifica sanitaria avviene tramite documentazione medico-legale, da cui deve risultare che la persona ha una “effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta“.

I requisiti sanitari per il CUDE possono risultare in due modi:

  1. da un certificato dell’Ufficio medico-legale della ASL, dal quale risulti che la persona ha “effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta”;
  2. dal verbale INPS / Commissione Medica Integrata di accertamento sanitario (invalidità civile o disabilità ex legge 104/1992), ma solo se contiene espressamente la dicitura “Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, DPR 495/1992)”.

Sul piano amministrativo, la circolare richiama anche il decreto-legge 5/2012, convertito nella legge 35/2012, secondo cui le attestazioni medico-legali richieste per questi benefici possono essere sostituite dal verbale della Commissione Medica Integrata, presentato in copia con dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale e con dichiarazione che quanto attestato non sia stato revocato, sospeso o modificato.

La documentazione sanitaria utile per il rilascio del CUDE è quindi:

  • certificato medico-legale ASL che attesti la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta;
  • verbale INPS / Commissione Medica Integrata che riporti esplicitamente la dicitura prevista dall’art. 381 del DPR 495/1992;
  • il verbale attestante la condizione di cieco assoluto.

La circolare, nell’intento di fare maggiore chiarezza relativamente alla possibilità che il CUDE possa essere rilasciato anche persone con disabilità intellettivo-relazionale, richiama due atti in particolare:

  • Il Parere prot. n. 1567 dell’11 marzo 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che, confermando l’esclusiva competenza di valutazione dell’Ufficio Medico Legale dell’ASL, ha ritenuto che possano essere compresi tra i beneficiari del CUDE anche persone che teoricamente non presentano problemi di deambulazione, ma che proprio a causa della loro specifica patologia, non possono essere considerate autonome nel rapporto con la mobilità e la strada e necessitano comunque della mediazione di terze persone che le accompagnano e gestiscono i loro spostamenti;
  • La circolare dell’INPS del 17/12/2018, rivolta ai medici INPS, in cui viene specificato che il giudizio relativo al riconoscimento dei requisiti sanitari per i benefici fiscali nei verbali di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità non si esaurisce nella sola valutazione della capacità motoria degli arti inferiori, ma deve riguardare più in generale la capacità di deambulare senza limitazioni e/o pericoli e che in ogni caso si tratta evidentemente di una valutazione complessa in cui si deve accertare, con il necessario rigore medico legale, lo specifico nesso di causa tra la patologia riscontrata, ancorché non strettamente motoria, e la perdita dell’autonomia negli spostamenti in ambito urbano.

La circolare richiama infine il nuovo assetto introdotto dal d. lgs 62/2024, che vede l’INPS quale unico titolare nel procedimento di riconoscimento della condizione di disabilità, e formula due indicazioni operative.

La prima è rivolta alle Commissioni mediche integrate INPS, a cui si chiede che, a seguito della valutazione di competenza e quando sussistano i presupposti, venga inserita direttamente nel verbale la dicitura “invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”, ai sensi dell’art. 381 del DPR 495/1992. Se l’INPS è il soggetto centrale nel riconoscimento della condizione di disabilità, allora è opportuno che i suoi verbali contengano, quando ne ricorrono i presupposti, anche l’indicazione utile per il rilascio del CUDE, così da semplificare il percorso di rilascio alla persona interessata.

La seconda indicazione è rivolta ai Servizi di medicina legale delle ASL: se il verbale della Commissione medica integrata INPS non menziona la capacità di deambulazione, allora la ASL deve procedere alla valutazione medico-legale, “includendo anche le condizioni di disabilità non motoria” e, se i requisiti sussistono, rilasciare il certificato specifico che attesti la “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.”