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Assistenza domiciliare: confermato il diritto di scelta

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Assistenza domiciliare: la nuova circolare regionale conferma il diritto di scelta dell’assistente personale.

Una nuova circolare della Direzione Regionale Inclusione Sociale interviene su un tema centrale per le persone con disabilità e le loro famiglie: i requisiti – e l’eventuale obbligatorietà – della qualifica professionale dell’assistente impiegato nei servizi di assistenza domiciliare, alla luce delle modifiche intervenute sulla L.R. n. 11/2016.
Il provvedimento, atteso da tempo, riafferma un principio fondamentale: la qualifica dell’operatore non può essere imposta come obbligo generalizzato, perché ciò contrasterebbe con la normativa regionale vigente.

  • Cosa chiarisce la circolare: nessun obbligo “automatico” di qualifica.
    Negli anni, in diversi contesti applicativi è stata prevista – talvolta come requisito necessario – la presenza di un assistente in possesso di specifiche qualifiche, in particolare:
  • Operatore Socio-Sanitario (OSS);
  • Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari (ADEST);
  • Operatore Socio-Assistenziale (OSA);
  • Operatori tecnici ausiliari (OTA);
  • Assistenti familiari (DGR 609/2007);
  • persone in possesso del diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari e titoli equipollenti.

Questi operatori potranno, altresì, essere scelti anche fra coloro che abbiano una documentata esperienza in tali funzioni almeno quinquennale in strutture e servizi socio assistenziali per persone con disabilità e/o per persone anziane e che si iscrivano ad un corso utile al rilascio dei titoli.

La circolare del 28 gennaio 2026 chiarisce che questa impostazione non è più coerente con il quadro normativo aggiornato, con particolare riferimento alla Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13.

Il punto centrale: la modifica alla L.R. 11/2016 (assistenza domiciliare)
Il documento rimanda in modo implicito all’intervento legislativo che ha cambiato la disciplina dell’assistenza domiciliare, in particolare, l’art. 21, comma 19 della L.R. 13/2018 ha modificato il comma 5 dell’articolo 26 della L.R. 10 agosto 2016, n. 11, intervenendo su un elemento decisivo: è stato eliminato l’obbligo della qualifica per il personale impiegato nei servizi di assistenza domiciliare, prevedendo che esso sia scelto direttamente dagli assistiti e dalle famiglie” interessate.

Questo passaggio è determinante perché riafferma il diritto della persona a individuare l’assistente più adeguato al proprio contesto di vita, ai propri tempi, alle proprie necessità e relazioni di fiducia.

  • Quando può essere prevista una figura qualificata: bisogni complessi e valutazione multidisciplinare.
    La circolare non nega l’importanza delle competenze professionali, ma ne colloca correttamente l’impiego nel perimetro previsto dalla legge.
    È infatti previsto che:

Il servizio sociale professionale […] in sede di valutazione multidisciplinare dei bisogni della persona, in presenza di bisogni complessi può prevedere nel piano assistenziale individuale l’impiego di operatori qualificati”.

Tradotto in termini operativi: la qualifica non può essere imposta come regola generale, ma può essere prevista nel Piano Assistenziale Individuale (PAI) quando la valutazione multidisciplinare rilevi bisogni complessi, per i quali siano necessarie competenze specifiche.

È un equilibrio importante: tutela i diritti della persona, senza rinunciare alla qualità dell’assistenza nei casi in cui serva una professionalità mirata.

  • Diritto di scelta e Vita Indipendente: un principio da tutelare.
    La circolare ribadisce un cardine delle politiche per la disabilità: la centralità della persona e il diritto di autodeterminazione, in linea con i principi della Vita Indipendente.
    In questa prospettiva, la libertà di scelta dell’assistente non è un dettaglio organizzativo, ma un elemento sostanziale della presa in carico: significa poter costruire un progetto di vita coerente con le proprie esigenze, con i propri orari, con la propria quotidianità, e con la relazione di fiducia indispensabile in un contesto domestico.
  • Un problema concreto: qualifiche obbligatorie e difficoltà nei territori.
    La Federazione, promotrice a suo tempo della modifica normativa, ha più volte segnalato un aspetto pratico che le persone con disabilità conoscono bene: l’obbligo di una specifica qualifica può produrre effetti discriminatori, soprattutto in:
    – zone decentrate o aree interne della Regione, dove la reperibilità di figure qualificate può essere limitata;
    – rapporti di assistenza che richiedono convivenza, dove la ricerca di un professionista con determinati titoli può risultare estremamente complessa o addirittura impossibile.

In questi casi, l’obbligatorietà della qualifica rischia di trasformarsi in un ostacolo all’accesso stesso al servizio, comprimendo il diritto all’assistenza e la continuità dei supporti.

La FISH Lazio esprime soddisfazione per i chiarimenti finalmente forniti dalla Direzione Regionale, da tempo attesi dagli utenti e dalle associazioni.
Allo stesso tempo, la Federazione auspica l’elaborazione di una Delibera di Giunta che consenta di riordinare in modo organico la materia, superando prassi difformi e interpretazioni non uniformi, e garantendo certezza applicativa sul territorio, tutela del diritto di scelta, qualità dell’assistenza nei casi complessi e coerenza con i principi della Vita Indipendente.