Linee Guida Roma Capitale 2019 per le persone con disabilità gravissima

Deliberazione n. 32/2019 di Giunta capitolina Linee guida operative – in esito alla sperimentazione di cui alla D.G.C. n. 7/2018 – in favore delle persone non autosufficienti, in condizione di disabilità gravissima, ai sensi del decreto interministeriale 26 settembre 2016 – Sintesi e osservazioni.

Nel complesso la deliberazione N. 32 (attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 104/2017) prova a introdurre elementi di sistematicità per l’erogazione delle prestazioni a favore delle persone con disabilità gravissima come definite nel D.M. 26 settembre 2016, nel tentativo di creare un sistema “modello” (solo per alcuni aspetti) che possa esprimere validità a partire dalla 2020 in poi. Resta ferma la necessaria previsione di provvedimenti annuali che Roma capitale dovrà adottare per aggiornare la materia.

Nella direzione della sistematicità sono ad esempio le previsioni relative all’arco temporale in cui devono essere presentate dai richiedenti ogni anno le domande (dal 1 marzo al 31 luglio) e quelle dell’approvazione della graduatoria annuale unica (entro il 30 novembre) che definirà gli aventi diritto a ricevere le prestazioni a partire dal mese di gennaio dell’anno successivo alla richiesta.atto presenta però anche diversi elementi di novità rispetto alla precedente disciplina (D.G.C. 7/2018), che potranno incidere anche sulle valutazioni già acquisite, e prevede una regolamentazione relativa alle domande già accolte nella scorsa sperimentazione, introducendo anche qui alcune nuove indicazioni.

Per comodità ricordiamo che il provvedimento mira a garantire un sostegno di natura economica a favore dei destinatari attraverso due tipologie di benefici:

Assegno di cura nella misura di euro 800,00 mensili, per tutti coloro che presentando la domanda e risultano ammessi al contributo, anche in aggiunta agli interventi di assistenza domiciliare pubblica (SAISH, SAISA, SISMIF) e/o agli eventuali interventi di natura sanitaria con PAI già attivi (ospedalizzazione domiciliare).
Questa tipologia è erogabile in forma indiretta come contributo economico per assunzione di personale formato (inquadrato DS) o non formato (inquadrato CS) e forma diretta mediante organismi accreditati.

Contributo di cura nella misura fissa di euro 700,00 mensili per un anno, per il caregiver familiare, individuato dall’Unità Valutativa Multidisciplinare Distrettuale, in sede di definizione del PAI.

Tra i destinatari sono inclusi (D.M. 26 settembre 2016) gli interventi a favore delle persone con Sclerosi Laterale Amiotrofica e con malattia di Alzheimer.
Sono esclusi dalla prestazione invece, e se il contributo è già stato erogato sarà interrotto, coloro che fruiscono di servizi di tipo residenziale a ciclo continuativo o ricoverati presso strutture ospedaliere/riabilitative per periodi superiori a 15 giorni. Una novità viene introdotta per quanto riguarda coloro che fruiscono di servizi semiresidenziali, poiché, in tal caso, la richiesta potrà essere considerata nell’attribuzione dei punteggi definiti per la graduatoria – sia per il contributo che per l’assegno di cura – per favorire l’accesso degli utenti con una minore copertura assistenziale.

Per quanto non specificato di seguito le modalità di attuazione degli interventi sono analoghi a quelli previsti dalla precedente sperimentazione. Analizziamo prima di tutto la situazione delle domande già valutate. A riguardo la Giunta capitolina dispone quanto segue:

prevedere, al termine dei 12 mesi individualmente previsti per ciascun assistito ai fini dalla sperimentazione, esclusivamente in via transitoria e fino al mese di dicembre 2019, l’erogazione del sostegno, ottenuto in base all’applicazione delle linee operative approvate con la D.G.C. n. 7/2018, prendendo in considerazione il solo punteggio risultante dalla graduatoria unica che ricomprenderà gli utenti già beneficiari del sostegno medesimo in base ai fondi regionali iscritti in bilancio ed accertati

e “prevedere, solo per l’anno 2020, che nella graduatoria unica predisposta dal Dipartimento, dovranno essere inclusi anche i cittadini che hanno presentato domanda per il contributo ai sensi della D.G.C. n. 7/2018 – le cui posizioni saranno rivalutate secondo le nuove linee guida – e che hanno presentato l’autocertificazione relativa al mantenimento delle condizioni socio-ambientali e familiari e l’ISEE socio-sanitario attuale“.

Da questo combinato disposto, che si ripete in più parti della deliberazione, si dovrebbe desumere che:
per l’anno 2019 verrà elaborata una graduatoria unica fra coloro che hanno presentato la domanda, sulla base delle linee operative 2018, non sarà necessario produrre nulla. In base alla posizione della graduatoria riceveranno il contributo o assegno di cura fino al 31 dicembre 2019. A partire dal prossimo anno invece questi cittadini dovranno presentare l’autocertificazione richiamata e ISEE sociosanitario aggiornato (non è indicato il termine, presumibilmente anche questa entro il 31 luglio dell’anno in corso), inoltre si potranno presentare nuove domande.

Tutti potranno essere inseriti nella graduatoria dei beneficiari 2020 (pubblicata entro il 30 novembre 2019), ma le loro le posizioni dovranno essere rivalutate sulla base dei nuovi parametri stabiliti dalla nuova disciplina.
Un sistema che può generare incertezza sull’ottenimento dell’assegno o contributo, poiché ogni singola domanda dovrà essere rivalutata ogni anno insieme a tutte le altre presentate.

Rimane poco definita la questione relativa alla necessità di presentazione o meno della richiesta di accesso al beneficio economico ogni anno da parte di chi l’ha già presentata (e/o gli è stata accolta). Dalla lettura del testo sembrerebbe che (solo) l’accoglimento della domanda esonererebbe da quest’onere, ma non dalla presentazione dei documenti relativi alle autocertificazioni e aggiornamento ISEE. Sembra così interpretabile il disposto ” fin dall’anno 2019 tutte le nuove istanze finalizzate ad ottenere il contributo per l’anno 2020 e gli anni seguenti, dovranno essere corredate dalla documentazione necessaria richiesta e fatta pervenire presso i Punti Unici di Accesso (PUA) e/o i Segretariati Sociali dei Municipi territorialmente competenti, dal 1 marzo al 31 luglio di ogni anno“.

Per quanto riguarda le novità introdotte dalla deliberazione 32 (oltre a quella già citata per coloro che sono in carico presso strutture semiresidenziali), tra le prime troviamo l’introduzione formale
di un “nuovo” strumento di valutazione del bisogno, ossia la scheda S.Va.M.Di. (l’unica in realtà prevista dalla D.G.R 104/2017) che dovrà essere utilizzata da quest’anno per la valutazione dei potenziali utenti maggiorenni. Il Comune tiene comunque a ribadire che l’attribuzione del punteggio definitivo sarà elaborata attraverso la scheda “di tipo sociale” predisposta dagli uffici romani lo scorso anno, e aggiornata di recente. A tutti i nuovi richiedenti maggiorenni quindi saranno somministrate entrambe le schede.

La Giunta capitolina ha voluto poi esplicitare un principio generale per questo tipo di interventi (vedi anche D.G.C. n. 355/2012) comunque non previsto nel testo della D.G.C. 7/2018. Per quanto riguarda l’assegno di cura infatti, bisogna ricordare che la normativa regionale prevede che l’importo di € 800 può essere graduato fino a un massimo mensile di € 1200 “in sede di definizione del PAI, sulla base di diversi interventi programmati, nel contesto relazionale ed ambientale, della supporto riconducibile alla rete familiare e/o informale esistente, delle condizioni di autonomia
finanziaria (economiche) oggetto di valutazione multidimensionale attraverso la scheda S. Va.M.Di.

Al riguardo la nuova disciplina ha inteso “prevedere […] che – nel caso di situazioni di eccezionale gravità, determinate da patologie gravemente degenerative, certificate dalla competente ASL, che possano mettere a repentaglio la vita dell’utente e che richiedano interventi quantitativamente superiori all’importo dell’assegno di cura – i Municipi abbiano la facoltà di incrementare l’ammontare di tale sostegno economico nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 104/2017“.
Misura aggiuntiva quindi che però rientra nella discrezionalità assoluta dei singoli municipi.

Ulteriore novità, non di poco conto, è rappresentata dai nuovi parametri aggiunti al criterio di valutazione (ma non di accesso) relativo al servizio di assistenza di cui già beneficia il richiedente (SAISH, HCP, ecc.). L’aggiornamento della scheda elaborata lo scorso anno dal Comune, e riproposta in questo ambito, determinerà un ampliamento del campo di indagine relativo alla forma di assistenza di cui fruisce la persona con disabilità gravissima al momento della richiesta.
Questo significa che i servizi già attivi, anche se non rappresenteranno causa di esclusione dal servizio, saranno comunque presi in esame ai fini dell’attribuzione del punteggio (sia se si chiede l’assegno di cura sia per il contributo).