Lavoro. Serve un nuovo Atto di Indirizzo

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PROPOSTE FISH LAZIO

 

In tema di integrazione lavorativa l’Assessorato al Lavoro della Regione Lazio ha avviato il percorso di revisione dell’Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento al lavoro delle persone con disabilità (L.R. 19/2013), che ha la finalità di rendere omogenee sul territorio regionale le procedure di inserimento mirato disciplinate dalla normativa nazionale.
La FISH Lazio avanza in merito alcune proposte di modifica.
In sede di confronto con le istituzioni, che porterà ad un aggiornamento dell’atto di indirizzo, le osservazioni elaborate dalla Federazione hanno come obiettivo primario quello di fornire maggiore garanzia nell’osservanza da parte dei diversi soggetti coinvolti del sistema normativo del “collocamento mirato” introdotto dalla l. 68/99, inteso come l’insieme degli strumenti tecnici e di supporto finalizzati a favorire l’inserimento lavorativo, ma che non ha prodotto negli anni gli effetti sperati in termini di inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Le proposte si rivolgono ai diversi istituti del documento:

  • Graduatorie:

Per quanto riguarda il sistema delle graduatorie la Federazione ritiene che vada prestata particolare attenzione sia rispetto i termini ed i modi di realizzazione delle graduatorie, che dei termini entro i quali le assunzioni obbligatorie vadano realizzate onde evitare ingiustificati ritardi negli adempimenti. E’ necessario individuare i termini annualmente prevedibili nella realizzazione della graduatoria e specificare che la stessa resta in vigore fino all’adozione di quella aggiornata.
Un altro aspetto riferito alle graduatorie riguarda l’identificazione uniforme della modalità di gestione dei rifiuti alle proposte offerte, sia da parte delle imprese che dei lavoratori, dell’opportunità di impiego riguardo al loro reinserimento nelle stesse.
In particolare dovrebbe essere specificato che l’inidoneità del lavoratore, espressa dall’impresa indicandone motivazione circostanziata allo svolgimento delle mansioni debba essere ratificata dal “comitato tecnico”, che avrebbe dovuto essere stato istituito presso ciascuna provincia. Anche rispetto tale procedura sarebbe necessario definire i termini ed i modi di funzionamento delle procedure di verifica. Si ritiene vadano posti a carico delle imprese gli oneri di funzionamento del comitato tecnico, in caso di ingiustificata inidoneità alla mansione del candidato presentato.

  • Incentivi alle assunzioni:

Per quanto concerne gli incentivi economici previsti dall’art. 13 della normativa di riferimento, l’indirizzo della Federazione è quello di garantirli prioritariamente per le assunzioni a tempo indeterminato di persone disabili con grado pari o superiore al 80%. La determinazione dell’incentivo economico dovrebbe poi essere in rapporto progressivo rispetto alla durata oraria settimanale e limitato alle assunzioni per le quali non si è goduto del beneficio dei tempi dilazione nell’assunzione.
In caso di assunzione di persone con disabilità intellettiva sarà possibile beneficiare degli incentivi economici anche in caso di beneficio del tempo di dilazione dell’assunzione.

  • Soggetti intermediari:

Rispetto ai soggetti intermediari si ritiene indispensabile un aggiornamento del testo in base alla normativa nazionale. Dovrebbero essere individuati i criteri per l’accreditamento allo svolgimento di tale attività.

  • Convenzioni ex art. 11 L.68/99:

Pur presentandosi come strumento necessario per la realizzazione del sistema di inserimento lavorativo, l’esperienza degli anni passati ci fa osservare come, in molte situazioni, detto strumento risulta essere abusato come sistema di assunzione a sistema per la dilazione dei tempi di assunzione. Al fine di restituire a detta forma di collocamento mirato è necessario definire alcuni criteri minimi per regolare quantitativamente l’accesso a tale modalità (esempio in caso di richiesta di persone laureate, limitarle all’assunzione di persone con grado di invalidità pari o superiore al 80%, determinare la durata massima delle stesse, ecc.).

In presenza di programmazione temporale delle assunzioni si ritiene importante prevedere programmi di inserimento, come i tirocini di lavoro, in favore delle persone in attesa di assunzione, previste nell’accordo fra provincia ed impresa. Dovrebbe inoltre essere prevista la decadenza delle convenzioni ex art. 11, che prevedono una programmazione temporale delle assunzioni, in caso di utilizzo del sistema della compensazione delle assunzioni con dipendenti divenuti nel frattempo invalidi con grado minimo del 46%.
Si auspica inoltre la predisposizione di una scheda uniforme degli schemi di convenzione ex art. 11 per tutte le province.

Tutti gli strumenti di assunzione utilizzati in ottemperanza del principio di “collocamento mirato” dovrebbero avere la caratteristica di trasparenza e pubblicità, sia rispetto i criteri utilizzati per la selezione dei candidati ammessi a prova presso le imprese, che ai nominativi delle persone beneficiarie del sistema mirato. Anche per detti sistemi, in caso di rinvio per inidoneità da parte dell’impresa ai servizi provinciali si ritiene necessaria la validazione da parte del comitato tecnico . Ai rappresentanti sindacali e alle organizzazioni rappresentative le persone disabili inserite negli organismi al diritto al lavoro dovrebbe essere garantito l’accesso alla visione e verifica dei contenuti delle convenzioni ex art. 11 ed a ogni altra forma di collocamento mirato.

Rispetto alle convenzioni con le Cooperative sociali, per l’inserimento lavorativo di persone disabili si ritiene necessario uno specifico Tavolo che produca un atto regionale. Preliminarmente dette convenzioni si ritiene debbano essere limitate all’inserimento lavorativo di persone con disabilità con grado minimo di invalidità pari al 80%, di cui almeno il 25% persone con disabilità con grado di invalidità pari al 100%;